Radiologia medica

QUALIFICA ACCADEMICA DI DOTTORE PDF Stampa E-mail

A chi spetta questa qualifica? Diamo una risposta attraverso la lettura della legislazione vigente. Pubblichiamo anche una riflessione del collega Scali

Legge  30 dicembre 2010 n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle  università,  di  personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per  incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

   Art. 17.  (Equipollenze) 
   1. I diplomi delle scuole dirette  a  fini  speciali  istituite  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n. 162, riconosciuti al termine di un corso di  durata  triennale,  e  i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche' della medesima durata, sono equipollenti alle  lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università' e della ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
 
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la  qualifica  accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'Università  e  della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
  3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini  speciali,  istituite  ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  162  del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a  tre  anni,  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato  regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
  4. Con decreto del Ministro, da  emanare  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di  laurea  a  cui  fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette  a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente. 
        
Note all'articolo 17: 
- Il decreto del Presidente della Repubblica  10  marzo 1982, n. 162 recante «Riordinamento delle scuole dirette  a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi
di perfezionamento»  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  17 aprile 1982, n. 105, S.O. 
- La legge 19 novembre 1990, n.  341  recante  «Riforma degli ordinamenti  didattici  universitari»  e'  pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre 1990, n. 274. 
- Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre  1999,  n. 509 recante «Norme concernenti l'autonomia didattica  degli atenei» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio  2000,  n. 2. 
- Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto del  Ministro dell'istruzione, dell'università' e della  ricerca  del  22 ottobre 2004, n.  270  (Modifiche  al  regolamento  recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli   atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999,  n.  509  del  Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente: 
«7.  A  coloro  che  hanno  conseguito,  in  base  agli ordinamenti didattici di cui al  comma  1,  la  laurea,  la laurea  magistrale  o  specialistica  e  il  dottorato   di ricerca,   competono,   rispettivamente,   le    qualifiche accademiche di dottore, dottore  magistrale  e  dottore  di ricerca.  La  qualifica  di  dottore  magistrale   compete, altresì, a coloro  i  quali  hanno  conseguito  la  laurea secondo gli ordinamenti  didattici  previgenti  al  decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.» 
- Il comma 3, dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e  tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e' il seguente: «3.  Gli  studi  compiuti  per  conseguire  i   diplomi universitari in base ai  previgenti  ordinamenti  didattici sono valutati in crediti e riconosciuti  dalle  università per il conseguimento della laurea di  cui  all'articolo  3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a  fini  speciali istituite  presso  le  università,  qualunque  ne  sia  la durata.»   

 

  

 

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